Condizioni Generali

Ai sensi dell’articolo 20 della Legge sull’intermediazione immobiliare (Gazzetta Ufficiale n. 69/2026), la società COMPASS REAL ESTATE doo, OIB: 0456963590, Mažuranićevo šetalište 14, 21 000 Spalato, iscritta nel Registro degli agenti immobiliari presso la Camera di Commercio croata con il numero di registrazione 117/2023, in data 7 luglio 2026, rilascia la seguente dichiarazione:

 

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI COMMERCIO

Articolo 1.

Disposizioni generali

1.1. Le presenti condizioni generali di contratto regolano il rapporto commerciale tra COMPASS REAL ESTATE doo, in qualità di Intermediario (di seguito: Agenzia Immobiliare Compass), e il Mandante (persona fisica o giuridica).

1.2. Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i contratti di intermediazione immobiliare conclusi dal Broker con il Mandante, salvo diverso accordo espresso nel singolo contratto di intermediazione, nei limiti consentiti dalle normative applicabili.

1.3. Con la conclusione del Contratto di Intermediazione, il Cliente conferma di aver preso visione e di accettare le disposizioni dei termini e delle condizioni operative dell’Agenzia Immobiliare Compass.

 

Articolo 2.

Significato di alcuni termini

2.1. I termini utilizzati nelle presenti Condizioni Generali hanno il significato specificato nelle normative applicabili in materia di intermediazione immobiliare, salvo diversa indicazione nelle presenti Condizioni Generali o nel contratto di intermediazione.

2.2. Il Mandante, ai sensi delle presenti condizioni generali, è una persona fisica o giuridica che sottoscrive il Contratto di Intermediazione o l’Ordine di Intermediazione. Il Mandante, ai sensi delle presenti condizioni generali, è altresì una persona giuridica nella quale una persona fisica che, in qualità di firmatario del Contratto di Intermediazione o dell’Ordine di Intermediazione, detiene una quota di proprietà o è autorizzata a rappresentarla, anche se la persona fisica ha sottoscritto il Contratto di Intermediazione o l’Ordine di Intermediazione a proprio nome e per proprio conto. La persona fisica, in qualità di firmatario del Contratto di Intermediazione o dell’Ordine di Intermediazione, è solidalmente responsabile per le obbligazioni assunte con la persona giuridica per conto della quale ha sottoscritto il Contratto di Intermediazione o l’Ordine di Intermediazione.

2.3. Per terza persona si intende una persona che l’Intermediario cerca di rintracciare, mettere in contatto o far venire in contatto con il Mandante al fine di negoziare o concludere una transazione legale relativa a un determinato immobile.

2.4. Si considera che Compass Real Estate Agency abbia messo il Mandante in contatto con una terza parte (fisica o giuridica) se il Mandante è stato in grado di entrare in contatto con una terza parte con la quale ha negoziato la conclusione di un atto giuridico, in particolare se:

2.4.1. ha portato direttamente o incaricato il Committente o una terza parte a visionare l’immobile in questione

2.4.2. ha organizzato un incontro tra il Committente e l’altra parte contraente allo scopo di negoziare una transazione legale

2.4.3. Ha informato il committente del nome, del numero di telefono, del numero di fax e dell’indirizzo e-mail di un’altra persona autorizzata a concludere una transazione legale, oppure lo ha informato dell’esatta ubicazione dell’immobile richiesto.

2.5. Per persona correlata si intende, in particolare, il coniuge o il partner di fatto, il partner di vita o il partner di vita informale, il discendente o il genitore del Principale.

 

Articolo 3.

Offerta

3.1. L’offerta dell’agenzia immobiliare Compass contiene informazioni ricevute per iscritto o oralmente ed è soggetta a conferma.

3.2. L’agenzia immobiliare Compass si riserva la possibilità di errori/confusioni nella descrizione e nel prezzo dell’immobile che possano derivare da dati forniti in modo errato o da modifiche alle condizioni di vendita non comunicate per iscritto, nonché la possibilità che l’immobile pubblicizzato sia già stato venduto (o affittato) o che il proprietario abbia rinunciato alla vendita (o alla locazione).

3.3. Le offerte e le comunicazioni di Compass Real Estate Agency devono essere mantenute riservate dal destinatario (Cliente) e possono essere trasferite a terzi solo con il consenso scritto dell’agenzia.

3.4. Se il destinatario dell’offerta è già a conoscenza degli immobili propostigli dall’agenzia immobiliare Compass, è tenuto a informarne immediatamente l’agenzia.

 

Articolo 4.

Contratto di intermediazione, durata e risoluzione

4.1. Il Broker svolge servizi di intermediazione immobiliare sulla base di un contratto di intermediazione scritto stipulato con il Mandante, in conformità con le normative applicabili, le presenti Condizioni Generali e il Listino Prezzi applicabile.

4.2. Il contratto di mediazione deve essere stipulato per iscritto e per un periodo di tempo determinato. Qualora la durata del contratto non sia espressamente stabilita, si intenderà stipulato per un periodo determinato di 12 mesi e potrà essere prorogato più volte previo accordo tra le parti.

4.3. Il contratto di intermediazione si estingue alla scadenza del periodo per il quale è stato stipulato, di comune accordo tra le parti contraenti, per recesso da parte di una delle parti contraenti qualora tale recesso sia consentito dal contratto o dalle normative applicabili, oppure secondo altre modalità previste dalle normative applicabili.

4.4. Qualora, dopo la cessazione del contratto di agenzia, il Mandante concluda un atto giuridico con una terza parte che l’Agente ha messo in contatto con il Mandante prima della cessazione del contratto, o con tale terza parte in quanto parte correlata, e l’atto giuridico concluso sia conseguenza di azioni compiute dall’Agente prima della cessazione del contratto, l’Agente ha diritto al compenso d’agenzia concordato in conformità al contratto di agenzia, alle presenti Condizioni Generali e alle normative applicabili.

4.5. Le disposizioni del contratto di intermediazione e delle presenti Condizioni Generali che per loro natura continuano ad avere effetto anche dopo la cessazione del contratto, rimarranno in vigore anche dopo la cessazione dello stesso, in particolare le disposizioni relative alle commissioni di intermediazione, ai servizi e ai costi aggiuntivi, ai contatti, alla riservatezza, alla tenuta dei registri, alla responsabilità, al trattamento dei dati personali e alla risoluzione delle controversie.

 

Articolo 5.

Obblighi degli intermediari

5.1 . L’agenzia immobiliare Compass è tenuta a svolgere in particolare le seguenti attività durante la mediazione:

  • concludere un accordo di mediazione con il committente per iscritto (standard o esclusivo);
  • Cercate di trovare e mettere in contatto con il committente una terza persona che possa negoziare con lui la conclusione di un contratto di compravendita (contratto di scambio o simile), di locazione o affitto di un immobile.
  • Secondo queste condizioni, una persona è il proprietario dell’immobile, il suo agente o un familiare del proprietario dell’immobile, l’acquirente, l’affittuario o il locatario, l’agente o un familiare dell’acquirente, dell’affittuario o del locatario.
  • L’intermediario è tenuto a cercare l’opportunità di concludere un contratto con la diligenza di un buon imprenditore e a mettere in contatto il committente con una terza parte interessata alla conclusione di un contratto. L’intermediario si impegna a mediare nelle trattative e a fare il possibile per concludere un contratto.
  • informare il preside del prezzo medio di mercato di un immobile simile;
  • avvertire il preside di eventuali difetti legali e fisici dell’immobile;
  • esaminare i documenti che attestano la proprietà o altri diritti reali sull’immobile in questione e segnalare al committente eventuali evidenti carenze e possibili rischi derivanti dall’irregolarità della registrazione catastale dell’immobile;
  • Eseguire le azioni necessarie per presentare l’immobile sul mercato e pubblicizzarlo secondo le modalità stabilite dall’agenzia;
  • presentazione personale dell’immobile;
  • di custodire i dati personali del committente e, su ordine scritto del committente, di mantenere segreto commerciale i dati relativi agli immobili per i quali svolge attività di intermediazione o connessi a tali immobili o all’attività di intermediazione;
  • con la collaborazione e la notifica del committente: mediare nelle trattative e adoperarsi per la conclusione di un atto giuridico, presenziare alla conclusione di un atto giuridico (pre-contrattuale e contrattuale), presenziare alla consegna dell’immobile oggetto dell’atto giuridico e redigere il verbale.
  • Se l’oggetto del contratto è un terreno, verificare la destinazione d’uso del terreno in questione in conformità con le normative urbanistiche vigenti e informare di conseguenza le parti interessate.
  • organizzare la verifica delle firme delle parti contraenti da parte di un notaio.
  • presentare una proposta di registrazione dei diritti di proprietà sull’immobile acquistato a nome dell’Acquirente presso l’ufficio del catasto del Tribunale Comunale competente.
  • svolgere tutte le pratiche relative al trasferimento dei costi generali (elettricità, acqua, telefono, raccolta rifiuti, spese per le utenze, canoni di locazione, fondo di riserva dell’edificio, ecc.) al nuovo proprietario dell’immobile.
  • In conformità con l’accordo stipulato con il Cliente, l’agenzia immobiliare Compass si occuperà di ottenere la documentazione di progetto per conto del Cliente al fine di ottenere i permessi di ubicazione e di costruzione, oppure di prepararla in collaborazione con progettisti accreditati, qualora ciò sia espressamente concordato; tuttavia, i costi di tale preparazione non sono inclusi nell’importo della commissione di intermediazione.

 

Articolo 6.

Obblighi del preside

6.1. Il Cliente è tenuto a stipulare un Contratto di Intermediazione con l’Agenzia Immobiliare Compass per iscritto, un contratto standard o esclusivo.

6.2. Il committente è tenuto a informare Compass Real Estate Agency di tutte le circostanze rilevanti per lo svolgimento della mediazione e a fornire informazioni accurate sull’immobile, e, se in possesso di tali informazioni, a fornire al mediatore un permesso di ubicazione, costruzione o utilizzo per l’immobile oggetto del contratto e a fornire al mediatore la prova dell’adempimento degli obblighi nei confronti di terzi.

6.3 . Il Committente è tenuto a fornire all’intermediario i documenti comprovanti la sua proprietà dell’immobile, o di qualsiasi altro diritto reale sull’immobile oggetto del contratto, e ad avvertire l’intermediario di tutti gli oneri, registrati e non registrati, esistenti sull’immobile. Qualora il Committente sia una persona giuridica, è tenuto a fornire all’intermediario la prova che la persona fisica firmataria dell’ordine sia autorizzata a rappresentare la persona giuridica.

6.4. Il cliente è tenuto a fornire a Compass Real Estate Agency e a terzi interessati a concludere una transazione intermediata la possibilità di visionare l’immobile in presenza/accompagnamento di dipendenti di Compass Real Estate Agency.

6.5. Il committente è tenuto a informare per iscritto l’Agenzia Immobiliare Compass di tutte le nuove informazioni essenziali relative all’immobile richiesto, in particolare la descrizione, lo stato di proprietà e il prezzo dell’immobile.

6.6. Il Mandante è tenuto a corrispondere all’Agenzia Immobiliare Compass la commissione di intermediazione immediatamente dopo la conclusione della transazione legale mediata, ossia del pre-contratto con il quale si è impegnato a concludere la transazione legale mediata, qualora l’Agenzia Immobiliare Compass e il Mandante abbiano concordato che il diritto al pagamento della commissione di intermediazione si acquisisca già al momento della conclusione del pre-contratto, salvo diverso accordo.

6.7. Qualora espressamente concordato, il cliente è tenuto a rimborsare a Compass Real Estate Agency i costi sostenuti durante la mediazione che eccedano i costi usuali di mediazione.

6.8. Il Mandante sarà responsabile per i danni qualora non abbia agito in buona fede, abbia agito in modo fraudolento, abbia occultato o fornito informazioni errate essenziali per l’attività di mediazione al fine di perfezionare l’atto giuridico, e sarà tenuto a rimborsare all’Agenzia Immobiliare Compass tutti i costi sostenuti durante la mediazione, che non potranno superare il compenso di mediazione per l’atto oggetto di mediazione. Esercizio del diritto al compenso qualora si concluda un atto giuridico per il quale il Mediatore ha svolto attività di mediazione tra il Mandante e una terza parte Il Mandante è tenuto a corrispondere al Mediatore il compenso di mediazione concordato.

6.9. Se il Mandante trova un acquirente per conto proprio e conclude un contratto di acquisto, è tenuto a notificare all’intermediario la vendita dell’immobile mediato entro 7 (sette) giorni per iscritto o verbalmente.

 

Articolo 7.

Commissione di intermediazione

7.1. L’intermediario acquisisce il diritto a riscuotere il compenso di intermediazione al momento della conclusione dell’operazione giuridica per la quale ha svolto il ruolo di mediatore tra il Mandante e un terzo.

7.2. Un atto giuridico si considera concluso quando il Mandante e la terza parte hanno concordato l’oggetto del contratto e il prezzo, ovvero al momento della stipula di un contratto, di un contratto preliminare e/o del versamento di un acconto per un atto giuridico mediato. Secondo le presenti condizioni, un atto giuridico mediato si considera concluso anche quando il Mandante stipula un contratto, un contratto preliminare e/o versa un acconto a una terza parte, con la quale l’Agente lo ha messo in contatto, per un immobile di proprietà della terza parte o di membri della sua famiglia, anche se non esplicitamente indicati nel Contratto di Intermediazione o nell’Elenco di Intermediazione.

7.3. Tutte le spese sostenute dal Mediatore durante la mediazione sono incluse cumulativamente nel compenso di mediazione e il Mediatore perde il diritto al rimborso delle stesse spese addebitando il compenso di mediazione. Ciò non si applica ai costi sostenuti quando il mediatore, d’accordo con il cliente, presta per quest’ultimo altri servizi connessi all’attività oggetto di mediazione, che non rientrano nella normale attività di mediazione.

7.5. La commissione di intermediazione concordata non comprende i costi relativi al pagamento delle spese processuali per la registrazione, la pre-registrazione e la trascrizione, le spese notarili per la verifica delle firme sui documenti, le spese per l’ottenimento dell’atto di proprietà, le copie del piano catastale, i documenti di identità, il trasferimento dell’ipoteca, le spese per la cancellazione dell’ipoteca, i certificati e gli altri documenti relativi alla transazione legale conclusa.

7.6. Il Mediatore si farà carico anche delle spese per i servizi legali usuali per la redazione dell’accordo relativo alla transazione legale per la quale ha svolto la mediazione, ma solo se tali servizi sono prestati da un avvocato con cui il Mediatore ha un accordo di collaborazione.

7.7. L’importo delle commissioni di intermediazione per l’intermediazione durante l’acquisto, la vendita, lo scambio, la locazione e l’affitto di immobili viene addebitato in conformità al Contratto di Intermediazione.

7.8. L’agenzia immobiliare Compass può stipulare il diritto al rimborso delle spese necessarie per l’esecuzione dell’incarico e richiedere che le vengano anticipati i fondi per determinate spese.

7.9. Il committente è tenuto a corrispondere un compenso all’Agenzia Immobiliare Compass anche qualora abbia concluso un atto giuridico con la persona con cui l’agenzia lo ha messo in contatto, atto diverso da quello per il quale è stata effettuata la mediazione, ma avente lo stesso valore dell’atto giuridico, ovvero che persegua lo stesso scopo dell’atto giuridico mediato.

7.11. Il mediatore non ha diritto a un compenso per la mediazione se, in qualità di parte, conclude un contratto con il Committente oggetto della mediazione, oppure se tale contratto con il Committente viene concluso da un agente che svolge le funzioni di mediazione per conto del mediatore.

7.12. L’Agenzia non può addebitare commissioni di intermediazione a terzi che assumono il ruolo di acquirente, locatario, concessionario o altro soggetto che acquisisce diritti in una transazione legale, a meno che non abbia stipulato un contratto di intermediazione separato con tali soggetti.

 

Articolo 8

Obbligo di pagare le commissioni di intermediazione in caso di mancata conclusione di una transazione legale per colpa del mandante.

8.1. Qualora l’Agenzia abbia messo il Mandante in contatto con una terza parte con la quale il Mandante avrebbe dovuto concludere un atto giuridico, e la conclusione di tale atto giuridico non avvenga esclusivamente per colpa del Mandante, quest’ultimo è tenuto a corrispondere all’Agenzia la commissione di intermediazione concordata per intero, come se l’atto giuridico fosse stato concluso.

8.2. La colpa del Cliente comprende, tra l’altro, il recesso dalle trattative senza giustificato motivo, il rifiuto infondato di concludere un contratto, la conclusione di un atto giuridico in condizioni significativamente diverse dopo che l’Agenzia ha compiuto tutti gli atti necessari alla conclusione di un atto giuridico, e l’occultamento di informazioni necessarie alla sua conclusione.

 

Articolo 9.

Listino prezzi

9.1. Il listino prezzi vigente delle commissioni di intermediazione dell’Agenzia Immobiliare Compass costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali e del Contratto di Intermediazione e si applica nella versione in vigore al momento della conclusione del Contratto di Intermediazione.

9.2. L’importo della commissione di intermediazione è determinato dal contratto di intermediazione, in conformità al Listino Prezzi dell’Intermediario in vigore. La commissione di intermediazione concordata comprende l’esecuzione delle normali attività dell’Intermediario specificate al punto 3 delle presenti Condizioni Generali e nel Listino Prezzi dell’Intermediario in vigore, come segue:

9.3. ACQUISTO

9.3.1. La commissione dell’agenzia immobiliare Compass ammonta al 2% – 6% del prezzo di acquisto concordato dell’immobile, con un minimo di 1.500,00 euro.

9.3.2. La commissione viene addebitata all’acquirente se è stata concordata o se Compass Real Estate Agency ha ricevuto un ordine scritto o orale dall’acquirente per la ricerca di un immobile.

9.3.3. L’agenzia immobiliare Compass si riserva il diritto di modificare l’importo della commissione di intermediazione, che è precisamente stabilito nel contratto di intermediazione.

9.3.4. Nel caso in cui Compass Real Estate Agency abbia un contratto di intermediazione in esclusiva, viene addebitata una commissione secondo l’importo concordato e specificato nel contratto.

9.4. VENDITE

9.4.1. La commissione dell’agenzia immobiliare Compass ammonta al 2% – 6% del prezzo di acquisto concordato dell’immobile, con un minimo di 1.500,00 euro.

9.4.2. L’agenzia immobiliare Compass si riserva il diritto di modificare l’importo della commissione di intermediazione, che è precisamente stabilito nel contratto di intermediazione.

9.4.3. Per i clienti con cui Compass Real Estate Agency ha un contratto di intermediazione in esclusiva, la commissione viene addebitata secondo l’importo concordato e specificato nel contratto.

9.5. SOSTITUZIONE

9.5.1. La commissione dell’agenzia immobiliare Compass è del 2% e viene addebitata a ciascuna parte della transazione; la percentuale è calcolata in base al valore dell’immobile acquisito dalla parte nella transazione.

9.5.2. L’agenzia immobiliare Compass si riserva il diritto di modificare l’importo della commissione di intermediazione, che è precisamente stabilito nel contratto di intermediazione.

9.6. AFFITTO/LOCAZIONE

9.6.1. In caso di contratto di locazione, se il Locatore è il Committente, viene addebitata una commissione di mediazione:

  • per contratti di durata inferiore a 6 mesi, l’importo corrisponde al 75% di un mese di affitto/locazione.
  • per contratti da 6 a 36 mesi per un importo pari al 100% di un mese di affitto/locazione
  • per contratti di 36 mesi e oltre, l’importo è pari al 140% di un mese di affitto/locazione.

9.6.2. Nel caso di un contratto di locazione/affitto, se il locatario/contraente è il committente, viene addebitata una commissione di intermediazione:

  • per contratti di durata inferiore a 6 mesi, l’importo corrisponde al 75% di un mese di affitto/locazione.
  • per contratti da 6 a 36 mesi per un importo pari al 100% di un mese di affitto/locazione
  • per contratti di 36 mesi e oltre, l’importo è pari al 140% di un mese di affitto/locazione.

9.6.3. L’agenzia immobiliare Compass si riserva il diritto di modificare l’importo della commissione di intermediazione, che è precisamente determinato dal contratto di intermediazione.

 

 

Articolo 10

Risoluzione del contratto

10.1. Un contratto di intermediazione concluso per un periodo determinato si estingue alla scadenza del termine per il quale è stato stipulato, qualora il contratto oggetto dell’intermediazione non venga concluso entro tale termine, oppure in caso di recesso da parte di una delle parti. Il mandante può recedere dall’incarico di intermediazione a condizione che il recesso non sia contrario al principio di buona fede. La procedura di recesso non può essere ritardata con l’intento di privare l’intermediario del suo diritto al compenso o di lederlo consapevolmente.

10.2. Se il Committente, durante la validità del provvedimento di mediazione o dopo la sua revoca, entro un periodo non superiore a due anni, conclude un atto giuridico con una persona con cui il Mediatore lo ha messo in contatto, o lo conclude tramite un altro mediatore che lo ha messo in contatto con una terza persona dopo il Mediatore, si riterrà che abbia agito in violazione dei principi di buona fede (ai sensi dell’articolo 12 della Legge sulle Obbligazioni Civili) ed è tenuto a corrispondere integralmente al Mediatore la commissione di mediazione. Il Committente è tenuto a rimborsare al mediatore le spese sostenute per le quali era stato espressamente concordato che il Committente le avrebbe pagate separatamente.

10.3. Se, entro un periodo non superiore alla durata del contratto di intermediazione concluso dopo la sua risoluzione, il Mandante conclude un’operazione giuridica che è prevalentemente conseguenza di azioni compiute dall’intermediario prima della risoluzione del contratto di intermediazione, è tenuto a corrispondere all’intermediario la commissione di intermediazione per intero.

 

Articolo 11

Disponibilità delle condizioni generali di funzionamento dell’agenzia immobiliare Compass.

11.1. Le condizioni generali di contratto dell’agenzia immobiliare Compass sono disponibili presso la sede ufficiale dell’agenzia, in via Mažuranićevo šetalište 14, Spalato, e sul sito web dell’agenzia www.compass.hr.

 

Articolo 12.

Disposizioni finali

12.1. Le disposizioni della Legge sull’intermediazione nelle transazioni immobiliari e della Legge sui rapporti obbligatori si applicano ai rapporti tra il Mandante e l’Agenzia Immobiliare Compass derivanti da contratti di mediazione non regolati dalle presenti Condizioni Generali o dal contratto di mediazione.

12.2. Il tribunale competente di Spalato avrà giurisdizione su qualsiasi eventuale controversia.

12.3. Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali venga dichiarata nulla, invalida o inapplicabile, ciò non pregiudicherà la validità e l’applicabilità delle restanti disposizioni delle presenti Condizioni Generali.

12.4. In caso di discrepanza, incoerenza o diversa interpretazione tra la versione croata delle presenti Condizioni Generali e le traduzioni in altre lingue, prevarrà la versione croata.

12.5. Il Broker è autorizzato a modificare e integrare le presenti Condizioni Generali in conformità alle normative applicabili. Le modifiche e le integrazioni alle Condizioni Generali si applicheranno ai contratti di intermediazione conclusi dopo la loro entrata in vigore, salvo diverso accordo con il Mandante.

12.6. Le presenti Condizioni Generali devono essere a disposizione del Committente in modo chiaro e appropriato, presso la sede del Broker, sul sito web del Broker o con altre modalità previste dalle normative applicabili, ed entreranno in vigore alla data della loro pubblicazione o alla data specificamente stabilita dal Broker.

12.7. Le Condizioni Generali si applicano a partire dal 7 luglio 2026.

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